NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Denominazione del procedimento:

Cessazione dell’attività di acconciatore.

Descrizione del procedimento:

Per attività di acconciatore si intende l’attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti sopra descritti, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire l’abilitazione professionale di cui all’art. 3 della legge n. 174/05. La cessazione dell’attività di acconciatore è soggetta a comunicazione.

Riferimenti normativi:

  • Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing approvato con D.C.C. n.104 del 29/11/2007 e s.m.i.;
  • Legge 17/08/2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
  • Legge 02/04/2007, n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese“;
  • Art. 77 D.Lgs 26/03/2010, n. 59 e s.m.i.;
  • Art. 15 D.Lgs 06/08/2012, n. 147 e s.m.i.;
  • Art. 19 L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
  • Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012;
  • Circolare Regione Emilia Romagna n. 147783-2012 ”Abilitazione professionale acconciatore”.

Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) - C.O.S.A.P.

Responsabile del procedimento:
Rosella Setti
Tel. 0532 899312 – Fax 0532 899270
Email: rosella.setti@comune.bondeno.fe.it

Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale:
Non previsto

Documenti da allegare alla comunicazione:

  • Copia del documento di identità personale in corso di validità, se i documenti non sono firmati digitalmente;
  • Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari in corso di validità;

Ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni:
S.U.A.P. e S.U.E. - C.O.S.A.P. - Piazza Garibaldi n. 1 - 44012 Bondeno (FE)
Referenti:
Rosella Setti – tel. 0532 899312 – email rosella.setti@comune.bondeno.fe.it
Rosella Verri – tel. 0532 899264 – email rosella.verri@comune.bondeno.fe.it
Chiara D’Apice – tel. 0532 899226 – email chiara.dapice@comune.bondeno.fe.it

Modalità di accesso al servizio:

  • presso l’ufficio negli orari di apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
  • telefonica;
  • tramite posta elettronica certificata comune.bondeno@pec.it

Per ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso:

  • richiesta diretta all’ufficio negli orari di apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
  • informazioni telefoniche;
  • tramite posta elettronica certificata;
  • per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni singola pratica trasmessa, l’utente può entrare nell’area web riservata utilizzando le proprie credenziali di accesso ottenute tramite istanza allo Sportello.

Termine  per la conclusione del procedimento:
La comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.

Il procedimento non è soggetto a silenzio assenso

Il link di accesso al servizio on line per la trasmissione della SCIA è il seguente:
https://accessounitario.lepida.it

Costo: nessuno

Condividi il contenuto su FacebookCondividi il contenuto su Google PlusCondividi il contenuto su TwitterCondividi il contenuto su LinkedIn

left