Denominazione del procedimento:
Apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie, subingresso di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Descrizione del procedimento:
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
La Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e prevede un'unica tipologia così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”. Eventuali limitazioni possono derivare dagli aspetti igienico sanitari dei locali di preparazione.
La stessa Legge Regionale n. 14/2003 disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.
Stante l’assenza di zone del territorio comunale sottoposte a tutela, per l’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di somministrazione, occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Anche il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio (subingresso) è soggetto alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti che devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Riferimenti normativi:
- Legge Regionale 26/07/2003, n. 14
- Art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59
- Art. 64 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59
- Art. 19 Legge 07/08/1990, n. 241
Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) - C.O.S.A.P.
Responsabile del procedimento:
Rosella Setti
Tel. 0532 899312 – Fax 0532 899270
Email: rosella.setti@comune.bondeno.fe.it
Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale:
Non previsto
Documenti da allegare alla SCIA:
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali;
- copia del documento di identità personale in corso di validità, se i documenti non sono firmati digitalmente;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari n corso di validità;
- planimetria dell’esercizio e relazione sui requisiti di sorvegliabilità, tranne nel caso di subingresso senza modifiche ai locali;
- in caso di subingresso, copia dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà.
Ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni:
S.U.A.P. e S.U.E. - C.O.S.A.P. - Piazza Garibaldi n. 1 - 44012 Bondeno (FE)
Referenti:
Rosella Setti – tel. 0532 899312 – email rosella.setti@comune.bondeno.fe.it
Rosella Verri – tel. 0532 899264 – email rosella.verri@comune.bondeno.fe.it
Chiara D’Apice – tel. 0532 899226 – email chiara.dapice@comune.bondeno.fe.it
Modalità di accesso al servizio:
- presso l’ufficio negli orari di apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
- telefonica;
- tramite posta elettronica certificata comune.bondeno@pec.it
Per ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso:
- richiesta diretta all’ufficio negli orari di apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
- informazioni telefoniche;
- tramite posta elettronica certificata;
- per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni singola pratica trasmessa, l’utente può entrare nell’area web riservata utilizzando le proprie credenziali di accesso ottenute tramite istanza allo Sportello.
Termine per la conclusione del procedimento:
La SCIA ha efficacia immediata a condizione che sia debitamente compilata e sottoscritta e completa delle dichiarazioni sostitutive richieste.
Il termine per il controllo dei requisiti dichiarati è di 60 giorni.
Il procedimento non è soggetto a silenzio assenso
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale:
In caso di divieto di prosecuzione attività, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
Il link di accesso al servizio on line per la trasmissione della SCIA è il seguente:
https://accessounitario.lepida.it
Costo: nessuno