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EP 002 - SCIA/Segnalazione Certificata di inizio attività per opere edilizie

Denominazione del procedimento:
SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività per opere edilizie)

Descrizione del procedimento:
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo è obbligato alla presentazione della SCIA per alcuni tipi di intervento edilizio che non rientrano tra gli interventi riconducibili alla attività edilizia libera e non sono soggetti a permesso di costruire, elencati all’art. 13 della L.R. 15/2013, fra cui:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4;
  • gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004  o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
  • gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
  • il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
  • l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  • le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
  • la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122  (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 );
  • le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato;
  • le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
  • gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
  • gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
  • il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
  • i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato.

La SCIA è presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia, corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l’intervento da realizzare è conforme alla disciplina dell’attività edilizia vigente. (art 14 L.R. 15/2013).
Qualora nella SCIA venga dichiarato il differimento dell’inizio dei lavori, l’interessato può chiedere che le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento siano acquisiti dallo Sportello unico (art 15 L.R. 15/2013)

Riferimenti normativi:

Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Servizio Edilizia

Responsabile del procedimento:
Andrea Merighi
Tel. 0532 899208 – Fax 0532 899270
Email: merighi.andrea@comune.bondeno.fe.it

Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale:
Non previsto

Modulistica unificata regionale:

Documenti eventuali da allegare alla SCIA:

Ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni:
Servizio Edilizia - Piazza Garibaldi n. 1 - 44012 Bondeno (FE)
Referenti:
Andrea Merighi – tel. 0532 899208 – email merighi.andrea@comune.bondeno.fe.it
Lidia Danieli – tel. 0532 899241 – email danieli.lidia@comune.bondeno.fe.it

Modalità di accesso al servizio:

  • presso l’ufficio negli orari di apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
  • telefonica;
  • tramite posta elettronica certificata comune.bondeno@pec.it

Per ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso:

  • richiesta diretta all’ufficio negli orari di apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
  • informazioni telefoniche;
  • tramite posta elettronica certificata;
  • per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni singola pratica trasmessa, l’utente può entrare nella specifica area web, utilizzando credenziali di accesso fornite dal servizio.

Termine  per la conclusione del procedimento:
Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare e:
a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all’interessato e al progettista l’inefficacia della SCIA;
b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all’interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.
La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di comunicazione della verifica negativa.
Entro i trenta giorni successivi all’efficacia della SCIA, lo Sportello unico, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l’esecuzione dell’intervento.
Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.

Il procedimento non è soggetto a silenzio assenso

Strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale:
Richiesta di riesame in caso di comunicazione di divieto di prosecuzione dell’attività.
Possibilità di conformabilità dell’intervento attraverso modifiche progettuali.
In caso di divieto di prosecuzione attività definitiva, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Costo:

Il pagamento può essere effettuato:


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