Descrizione e scopo
Ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 1 del CAD, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di seguito PDND, è finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto di accedervi ai fini dell’attuazione dell’articolo 50 del CAD e della semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
Ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del CAD, l’Infrastruttura PDND rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti interessati, mediante:
• l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa;
• la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati suo tramite.
Vantaggi per la Pubblica Amministrazione:
L’interoperabilità delle informazioni e dei servizi tra gli enti consente alle amministrazioni di realizzare in modo più efficiente e veloce procedimenti complessi riducendo i costi e i tempi di gestione. Grazie a questo circolo virtuoso, le amministrazioni possono ottenere informazioni interrogando direttamente le API presenti all’interno della piattaforma PDND senza avviare processi che necessitano dell'intervento umano con lo scopo di:
• iniziare a trasformare i propri servizi e beneficiare di una maggiore razionalizzazione, sicurezza ed efficienza della spesa IT.
• ottemperare agli obiettivi del Piano Triennale per l’informatica che permetteranno al Responsabile per la Transizione digitale il raggiungimento di quanto sarà oggetto di valutazione da parte degli O.I.V.
Vantaggi per il Cittadino e le Imprese
I cittadini e le imprese potranno accedere a servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, basati su informazioni condivise e costantemente aggiornate, potendo godere a pieno dei propri diritti digitali.
L’interoperabilità tra le amministrazioni eviterà, ad esempio, di dover fornire più volte le stesse informazioni ad enti diversi, basterà comunicarle una sola volta (secondo il principio europeo once-only), riducendo così il numero di interazioni superflue, con un risparmio di tempo e risorse. La Commissione Europea stima che implementando questo principio i Paesi dell'Unione possano risparmiare ogni anno cinque miliardi di euro.
L’obiettivo dell’avviso è l’erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte dei Comuni. Nel quadro del progetto di interoperabilità, quindi, un'API è un'interfaccia applicativa che:
• è identificata nel Catalogo API dalla sua documentazione secondo gli standard previsti nel Modello di interoperabilità descritto nelle linee guida indicate al paragrafo B dell’Allegato 2 all’Avviso 1.3.1;
• è identificata nel catalogo API dal riferimento del suo punto di erogazione principale;
• rispetta le cornici di sicurezza indicate nelle linee guida per assicurare la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici;
• consente di effettuare tutte le operazioni associate alla procedura relativa.
In conformità alle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni le API potranno essere erogate in due modalità:
• REST
• SOAP
Erogazione di API REST
Una REST API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore OpenAPI 3 che dovrà contenere il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti i metodi HTTP implementati. Il formato del descrittore dovrà essere JSON o YAML.
Erogazione di API SOAP
Una SOAP API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore WSDL che dovrà contenere il dettaglio di tutte le operation implementate. Nel caso di sviluppo di nuovi servizi è fortemente consigliato l’utilizzo della tecnologia API REST