Descrizione
Comunicazione di pubblicità temporanea.
Articolo 32 bis – volantinaggio
1. Il volantinaggio, ovvero la distribuzione di manifestini e/o volantini effettuata con le modalità di cui all’art. 10, comma 2 lettera g), non è soggetta ad autorizzazione, salvo il pagamento del canone.
2. Chiunque intenda effettuare volantinaggio è tenuto, a rivolgersi preventivamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di copia del volantino per compilare apposito modulo ed effettuare il pagamento del canone.
Compilare il modulo presente nella sezione degli allegati