Volantinaggio

Comunicazione di pubblicità temporanea

Descrizione

Comunicazione di pubblicità temporanea.

Articolo 32 bis – volantinaggio
1. Il volantinaggio, ovvero la distribuzione di manifestini e/o volantini effettuata con le modalità di cui all’art. 10, comma 2 lettera g), non è soggetta ad autorizzazione, salvo il pagamento del canone.
2. Chiunque intenda effettuare volantinaggio è tenuto, a rivolgersi preventivamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di copia del volantino per compilare apposito modulo ed effettuare il pagamento del canone.

Compilare il modulo presente nella sezione degli allegati

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Licenza aperta