Descrizione
Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale) il presente regolamento:
a) disciplina l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del ministero delle Politiche agricole e Forestali del 7 aprile 2006 ed ai successivi provvedimenti adottati dal governo;
b) fornisce i criteri per l’utilizzazione agronomica delle biomasse e del digestato così come definiti all’articolo 2, lettere q) e t);
c) fornisce i criteri tecnici per l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all’1% ed inclusi negli allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell’Allegato 3;
d) definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l’attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l’autorizzazione unica ambientale (aUa) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dei relativi atti attuativi regionali