Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29 gennaio
è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».
Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione.
Il suddetto diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, può essere esercitato entro il 10° giorno successivo all’indizione del referendum (a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione.
Il modello di opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza. Pertanto, qualora esso venga inviato per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Il modello di richiesta, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, potrà comunque essere reperito presso i consolati, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it