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Accesso civico "semplice"

Che cos'è l'Accesso Civico

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
  • a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
  • b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5- bis (accesso civico “generalizzato”). Per una disamina, anche a carattere operativo, su questo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309/2016 e alla Circolare FOIA 1/2019.
La richiesta di accesso civico “semplice” non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’istituto rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta , procede alla pubblicazione nel sito www. comune.bondeno.fe.it del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, dispone l'esibizione dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste e la relativa pubblicazione.
 

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al dirigente responsabile della pubblicazione per materia. Può essere redatta sul acrobat  modulo appositamente predisposto (in corso di aggiornamento) e presentata:

  • tramite posta elettronica all'indirizzo e.mail del dirigente di riferimento;
  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.bondeno@pec.it;
  • tramite posta ordinaria;
  • tramite fax al n. 0532 899260 (il fax è vietato per le pubbliche amministrazioni);
  • direttamente presso gli Sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

 

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente competente non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere direttamente al RPCT (soggetto titolare del potere sostitutivo, indicato in tabella) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web del Comune di Bondeno - sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale:

SOGGETTO RUOLO NOMINATIVO INDIRIZZO MAIL
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia RPCT - SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Margherita Clemente anticorruzione@comune.bondeno.fe.it

(in corso di aggiornamento)

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